AI Act: le normative che utenti e fornitori devono conoscere entro il 2026

Quando e come dichiarare l’origine generativa nei documenti?

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act), definisce la prima struttura giuridica organica per la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale sul mercato europeo. Tra le disposizioni di applicazione più ampia figurano le regole di trasparenza disciplinate dall’Articolo 50, destinate a diventare pienamente vincolanti a partire dal 2 agosto 2026. Tali regole mirano a contenere i rischi di manipolazione, inganno e diffusione di informazioni prive di verifica, assicurando che i cittadini siano consapevoli di interagire con sistemi automatizzati o di fruire di contenuti generati artificialmente.

La tempistica di adozione del Regolamento ha subito un parziale slittamento tecnico attraverso l’accordo Omnibus digitale sull’IA, il quale stabilisce che per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’obbligo di marcatura dei contenuti di cui all’Articolo 50 troverà applicazione a decorrere dal 2 dicembre 2026. Questa estensione temporale di quattro mesi consente ai soggetti interessati di conformare i propri flussi di sviluppo senza incorrere in sanzioni immediate.

Per determinare se sia obbligatorio inserire la dicitura di origine artificiale nei documenti, nei report o nelle presentazioni aziendali, è necessario distinguere con precisione la tipologia del contenuto prodotto, il ruolo del soggetto e il canale di distribuzione finale.

La distinzione tra fornitori e utilizzatori

La normativa europea ripartisce le responsabilità legali tra due figure principali della catena del valore:

  1. i fornitori (providers)
  2. gli utilizzatori professionali (deployers)

I fornitori sono i soggetti che sviluppano o fanno sviluppare un sistema di IA per immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o marchio. Hanno l’obbligo di progettare i sistemi in modo che i file prodotti (testi, immagini, file audio o video) rechino una marcatura tecnica invisibile, leggibile da dispositivi automatici e in grado di rivelare l’origine artificiale del file.

Gli utilizzatori professionali sono invece i soggetti pubblici o privati che impiegano tali sistemi di IA sotto la propria autorità nel corso di un’attività professionale. Essi sono i principali destinatari delle norme che impongono la dichiarazione visibile e palese della natura sintetica dei contenuti quando questi vengono distribuiti o pubblicati esternamente.

 

Criteri operativi di dichiarazione

La necessità di inserire una dichiarazione palese (ad esempio, l’avviso visivo “Generato da IA”) all’interno di un report o di una presentazione varia a seconda del livello di automazione del processo di scrittura e della tipologia dei media inseriti nel documento. 

La prassi operativa individua tre casi fondamentali di applicazione:

Contenuto presente nel report o nelle slide Obbligo di dichiarazione (Disclaimer visivo) Motivazione giuridica e operativa
Testo in bozza, corretto e revisionato dall’operatore NO L’operatore umano assume pienamente la responsabilità editoriale e legale dei contenuti, determinando la decadenza dell’obbligo di trasparenza sul testo.
Immagini, file audio o video fotorealistici creati tramite IA Sussiste l’obbligo di indicare la provenienza artificiale direttamente sul media stesso o all’interno delle note, per prevenire l’inganno visivo o uditivo.
Report o presentazioni creati e inviati in modo 100% automatico Il processo esclude la presenza di un operatore umano nel flusso di lavoro (no human in the loop); è obbligatorio specificare che l’output è generato da una macchina.

La logica sottostante poggia sul principio della responsabilità personale e professionale: la firma del redattore umano esclude l’obbligo di inserire l’etichetta di trasparenza, mentre l’invio automatizzato da parte di un sistema software lo rende tassativo.

Relazioni e report ad uso esclusivamente interno

I documenti, i report tecnici, le analisi previsionali e i cruscotti informativi generati con l’assistenza dell’IA e destinati a rimanere confinati entro il perimetro aziendale non sono soggetti agli obblighi trattandosi di elaborati che non vengono pubblicati con finalità informative verso l’esterno, essi rientrano tra i sistemi a rischio minimo o nullo.

In ogni caso, l’organizzazione deve verificar che l’uso di tali sistemi interni rispetti le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR), impedendo la trasmissione di informazioni riservate o dati sensibili a modelli linguistici esterni privi di adeguate garanzie di riservatezza.

Testi destinati a informare il pubblico su materie di pubblico interesse

L’Articolo stabilisce che gli utilizzatori professionali che pubblicano testi generati o modificati da sistemi di IA con lo scopo di informare il pubblico su questioni di pubblico interesse devono dichiarare esplicitamente l’origine artificiale del testo. Le linee guida interpretative adottate dalla Commissione Europea il 20 luglio 2026 attribuiscono un significato esteso alle “questioni di pubblico interesse”, includendovi non soltanto le pubblicazioni di carattere giornalistico, ma anche i report di sostenibilità (ESG), i bilanci societari diffusi online, i documenti di carattere legale, medico o finanziario rivolti alla clientela e le comunicazioni istituzionali destinate ai consumatori.

L’esenzione della revisione umana e della responsabilità editoriale

La disposizione prevede una deroga di fondamentale rilevanza per la stesura di documenti e report commerciali o scientifici. L’obbligo di inserire la dichiarazione di trasparenza visiva decade qualora si verifichino contemporaneamente due requisiti strutturali:

  • Il testo generato dall’IA è stato sottoposto a una revisione umana sostanziale e a un effettivo controllo editoriale prima della sua diffusione.
  • Una persona fisica o giuridica assume formalmente la responsabilità editoriale per la pubblicazione del contenuto.

La Commissione Europea chiarisce che la revisione umana non può ridursi a una mera approvazione formale o superficiale. Essa deve configurarsi come un esame attento del merito e della sostanza del testo, condotto da soggetti dotati di adeguate competenze professionali nella materia trattata, idoneo a correggere errori logici o inesattezze informative prodotte dal sistema automatizzato.

Dal punto di vista pratico, un report aziendale redatto inizialmente tramite bozze prodotte da un modello di linguaggio, ma successivamente modificato, verificato nei fatti e firmato da un analista o da un dirigente dell’organizzazione, è legalmente considerato un’opera a paternità umana. Di conseguenza, tale documento non richiede alcuna etichettatura o avviso di generazione artificiale sulla sua superficie.

Tracciabilità tecnica e metadati C2PA

Mentre la dichiarazione visiva ad uso degli utenti è legata alla presenza o meno di una revisione editoriale umana, la conformità tecnica dei file generati risponde a logiche d’automazione differenti.

I fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa hanno l’obbligo di contrassegnare gli output digitali inserendo metadati strutturati e non rimovibili, conformi allo standard internazionale C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).

Questi metadati viaggiano all’interno del file stesso e contengono informazioni precise e certificate relativi a:

  • L’applicazione o il servizio software che ha generato il contenuto (ad esempio, OpenAI Media Service API).
  • Il soggetto giuridico che ha emesso la firma crittografica del file (ad esempio, OpenAI OpCo, LLC).
  • La data e l’ora esatte della generazione del file.

Le piattaforme esterne di distribuzione dei contenuti e i social network professionali (come LinkedIn) integrano sistemi di lettura automatica di tali metadati. Quando un utente carica un’immagine o un contenuto multimediale sul proprio profilo, la piattaforma analizza il file in tempo reale e mostra in modo autonomo un badge visivo di trasparenza (identificato dall’icona “cr” per le Content Credentials), senza richiedere l’autorizzazione o il consenso dell’utente che ha effettuato il caricamento. 

Cliccando su tale indicatore, qualunque fruitore del contenuto può accedere alla cronologia completa della provenienza del file e verificare l’applicazione impiegata per la sua creazione.

Questo meccanismo di controllo tecnologico comporta importanti considerazioni di carattere strategico per le organizzazioni :

  • Trasparenza forzata dall’infrastruttura: L’assenza di una dichiarazione manuale da parte dell’utilizzatore non impedisce alle piattaforme di terze parti di informare il pubblico sull’origine sintetica delle immagini o dei video fotorealistici inseriti nei report.
  • Rischio reputazionale e di fiducia: Qualora un’organizzazione pubblichi una presentazione o un report omettendo di dichiarare l’uso dell’IA, la comparsa automatica del badge “cr” sul file multimediale potrebbe ingenerare nel pubblico una percezione di scarsa trasparenza o di occultamento deliberato.
  • Opportunità di comunicazione preventiva: Dichiarare in modo chiaro e volontario l’impiego di strumenti generativi all’interno delle note di un documento o nella descrizione dello stesso costituisce una scelta preferibile rispetto alla rilevazione automatica e non controllata da parte delle piattaforme esterne.

Linee guida per la conformità organizzativa

E’ opportuno mappare l’uso degli strumenti tecnologici in possesso dei dipendenti, classificando le attività tra elaborazioni puramente interne, editing assistito di testi e produzione di contenuti destinati alla pubblicazione esterna.

Per avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di dichiarazione visiva sui testi, le aziende devono implementare flussi che documentino l’effettivo intervento di revisione e approvazione da parte di un operatore umano qualificato. Le piattaforme software dotate di sistemi di audit trail consentono di registrare l’identità del revisore, le modifiche apportate e l’accettazione formale del testo, offrendo una documentazione solida in sede di eventuali verifiche ispettive.

Infine, per i contenuti multimediali privi di revisione editoriale o per quelli in cui la componente sintetica mantiene un carattere fotorealistico, la pianificazione di una dichiarazione chiara e visibile fin dal momento della pubblicazione rappresenta la via più sicura per tutelare l’immagine del marchio e rispettare lo spirito del Regolamento europeo.

 

Riferimenti

Consultare i portali normativi ufficiali dell’UE per verificare i precisi requisiti di conformità. Da prendere come punto di riferimento e fonte di informazione, sempre! 

www.artificialintelligenceact.eu

 

Credits to Denis Dal Molin